Art. 25.
(Tutela giurisdizionale dei diritti).

      1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o di comportamenti discriminatori in base alle caratteristiche di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione».

 

Pag. 31

      2. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione o ingiusta reazione previste ai sensi del comma 4 dell'articolo 2».

      3. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è inserito il seguente:

      «7-bis. L'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali di cessazione del comportamento discriminatorio e di rimozione degli effetti della discriminazione comporta il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo da versare a favore dell'Autorità per la lotta alle discriminazioni».